D.M. n. 58/2016 – Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari
➡️ Art. 2
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1. Per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell’ordine al quale è iscritto il praticante avvocato.

Normativa correlata.

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