D.M. n. 70/2016 – Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Art. 2
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1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell’ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell’ordine accerta l’assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell’ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. All’esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell’ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell’iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Normativa collegata.

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