Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.1

NOTE

  1. Comma sostituito dall’art. 17 co. 5 L. n. 247/2012 (“È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.“) ↩︎

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