Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 2
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  1. Il Consiglio distrettuale di disciplina resta in carica per un periodo di quattro anni decorrente dall’insediamento.
  2. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si siano svolti i precedenti mandati.
  3. Il Consiglio uscente resta in carica fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
  4. Il Consiglio neoeletto si insedia all’atto della prima riunione, sino a tale momento rimane in carica il Consiglio distrettuale di disciplina uscente.

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