Reg. CNF n. 1/2022 (Composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale) ➡️ Art. 2
Articolo precedenteArticolo successivo
  1. Ogni commissione di settore, preso atto delle istanze pervenute relative alla specializzazione forense di competenza, organizza lo svolgimento delle prove di settore scritta e orale.
  2. Gli istanti, per poter partecipare alle prove di settore scritta e orale, dovranno corrispondere, entro 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della prova scritta di settore, un contributo non rimborsabile nell’ammontare determinato pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00). Le modalità di corresponsione del contributo saranno pubblicate nella sezione dedicata alle specializzazioni forensi del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.
  3. Le prove di settore, scritta e orale, possono tenersi in presenza e/o da remoto, con modalità che assicurino il corretto svolgimento della stessa. La Commissione assicura e garantisce, altresì, la partecipazione di candidati portatori di handicap. In questo caso il candidato, al momento della presentazione dell’istanza, è tenuto a specificare la sussistenza di eventuali requisiti di ausili e di tempi aggiuntivi di cui abbisogna, in relazione alla propria disabilità, per sostenere le prove di esame, ai sensi dell’art. 20, L. n. 104/1992, inviando la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4, L. n. 104/1992, dalla quale si desuma la percentuale e la tipologia di disabilità posseduta. In mancanza, gli stessi non potranno usufruire del relativo beneficio.
  4. Il diario della prova scritta di settore deve essere comunicato ai singoli candidati, che abbiano avanzato regolare istanza nello specifico settore di specializzazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della prova stessa. Unitamente al diario della prova scritta di settore devono essere, altresì, comunicati la sede di svolgimento e l’orario di inizio delle operazioni di identificazione ad opera della commissione di settore. Le comunicazioni di cui ai periodi che precedono vengono inviate ai singoli candidati mediante posta elettronica certificata a cura del funzionario del Consiglio Nazionale Forense.
  5. Ogni commissione di settore, entro le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la data programmata per lo svolgimento della prova scritta di settore, si riunisce in Roma per la elaborazione di 3 (tre) tracce di esame, ognuna delle quali viene posta in busta chiusa, conservata e tenuta segreta a cura del funzionario del Consiglio Nazionale Forense sino al momento dell’estrazione. Le tracce, liberamente e discrezionalmente formulate dalla commissione di settore, possono avere ad oggetto, per ogni sessione di esame, la redazione di un atto o di un parere.
  6. Il diario della prova orale di settore deve essere comunicato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della prova stessa, ai singoli candidati che abbiano già sostenuto la prova scritta di settore in una delle sessioni precedenti e che siano stati valutati idonei ai sensi del secondo periodo del comma 3 del successivo art. 4. Unitamente al diario della prova orale di settore devono essere, altresì, comunicati la sede di svolgimento e l’orario di inizio delle operazioni di identificazione ad opera della commissione di settore. Le comunicazioni di cui ai periodi che precedono vengono inviate ai singoli candidati mediante posta elettronica certificata a cura del funzionario del Consiglio Nazionale Forense.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy