- Il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, ricevuta una segnalazione ad
istanza di parte nei confronti di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, provvede a chiedere
entro 10 (dieci) giorni chiarimenti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato. - Ricevuti i chiarimenti richiesti ovvero decorso inutilmente il termine senza che i
chiarimenti siano stati formulati, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, a rotazione,
nomina un Consigliere nazionale quale relatore e pone la questione all’ordine del giorno della
prima seduta amministrativa utile. - Il Consiglio Nazionale Forense, con l’astensione dei Componenti del Consiglio espressione
del Distretto in cui è ricompreso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato, sentita la
illustrazione del relatore, propone al Ministero della giustizia alternativamente:
a) lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato e la nomina di un
commissario scelto tra avvocati con oltre vent’anni di anzianità, in caso di sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 33 della legge 247 del 2012;
b) il non luogo a provvedere, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 33 della
legge 247 del 2012.