Reg. CNF n. 1/2024 – Modalità di esercizio dei poteri di cui all’art. 33 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” ➡️ Art. 2
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  1. Il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, ricevuta una segnalazione ad
    istanza di parte nei confronti di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, provvede a chiedere
    entro 10 (dieci) giorni chiarimenti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato.
  2. Ricevuti i chiarimenti richiesti ovvero decorso inutilmente il termine senza che i
    chiarimenti siano stati formulati, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, a rotazione,
    nomina un Consigliere nazionale quale relatore e pone la questione all’ordine del giorno della
    prima seduta amministrativa utile.
  3. Il Consiglio Nazionale Forense, con l’astensione dei Componenti del Consiglio espressione
    del Distretto in cui è ricompreso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato, sentita la
    illustrazione del relatore, propone al Ministero della giustizia alternativamente:
    a) lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato e la nomina di un
    commissario scelto tra avvocati con oltre vent’anni di anzianità, in caso di sussistenza dei
    presupposti di cui all’art. 33 della legge 247 del 2012;
    b) il non luogo a provvedere, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 33 della
    legge 247 del 2012
    .

Normativa correlata.

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