- Il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di intervento ispettivo, provvede a richiedere chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina destinatario della richiesta assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per presentare i richiesti chiarimenti.
- Decorso il termine assegnato, il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense propone al Presidente del Consiglio medesimo l’inserimento del relativo punto all’ordine del giorno della prima seduta amministrativa utile. Il Presidente, a rotazione, designerà il relatore tra i Consiglieri nazionali che non siano espressione del Distretto ove ha sede il Consiglio di Disciplina o che non evidenzino ulteriori ragioni di incompatibilità.
- Il Consiglio Nazionale Forense, con l’astensione del Consigliere nazionale relatore che formula la proposta in merito alla richiesta di intervento ispettivo, adotta provvedimento motivato con cui può alternativamente:
a) disporre il non luogo a provvedere per infondatezza, in fatto e/o in diritto, dei motivi oggetto della richiesta di intervento ispettivo;
b) disporre di richiedere ulteriori chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina destinatario della richiesta di intervento ispettivo. - Nel caso di cui al precedente comma 3, lettera b), il Consiglio Distrettuale di Disciplina destinatario della richiesta di chiarimenti può controdedurre entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione.
- Il Consiglio Nazionale Forense, decorso il termine di cui al comma che precede, nella prima seduta amministrativa utile può, in ogni caso, alternativamente:
a) disporre il non luogo a provvedere per infondatezza, in fatto e/o in diritto, dei motivi oggetto della richiesta di intervento ispettivo;
b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo di cui all’art. 22 della legge 247 del 2012, un numero massimo di tre ispettori per il controllo del regolare funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina quanto all’esercizio delle sue funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della designazione, redigono e inviano al Consiglio Nazionale Forense motivata relazione formulando, ove ritenuto, osservazioni e proposte. - Gli ispettori di cui al precedente comma 5, lettera b), devono essere scelti tra avvocati che non siano iscritti agli Albi tenuti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto ove ha sede il Consiglio di Disciplina nei confronti del quale viene disposta l’ispezione. Gli ispettori devono rilasciare formale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per lo svolgimento dell’incarico.
- Il Consiglio Nazionale Forense, nei casi di cui al precedente comma 5, lettera b), può alternativamente:
a) disporre il non luogo a provvedere per infondatezza, in fatto e/o in diritto, dei motivi oggetto della richiesta di intervento ispettivo;
b) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, con astensione dei Consiglieri nazionali che siano stati designati ispettori. - Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data in cui è stata avanzata la richiesta di intervento ispettivo.