Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 2
Articolo precedenteArticolo successivo
  1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all’uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell’art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l’esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.
  2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 2 del presente regolamento.
  3. La Scuola forense ha sede presso l’Ordine che l’ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della convenzione.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy