1. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la trasmissione dell’istanza da parte del Consiglio
dell’Ordine, per il tramite del Comitato per le specializzazioni forensi, verifica la regolarità
formale della istanza e in caso negativo procede a richiedere integrazioni istruttorie
all’istante.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, previa richiesta del Comitato per le specializzazioni forensi:
- nomina un componente avvocato titolare ed uno supplente scelto nell’ambito di un elenco
tenuto dal Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione; - formula la richiesta al Ministero della giustizia di nomina di quattro componenti titolari, di
cui due avvocati e due professori universitari, e quattro supplenti nella medesima
composizione dei titolari, scelti nell’ambito di un elenco tenuto dal Ministero della giustizia
comprendente tutti i settori di specializzazione.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto il decreto del Ministro della giustizia di nomina dei
componenti di competenza ministeriale, per il tramite del funzionario di riferimento,
organizza il colloquio di cui all’art. 6, comma 4, secondo periodo del Decreto 144 del 2015 e ss.
ii. e mm. .
Il funzionario convoca la commissione di valutazione per l’insediamento, per la
individuazione del Presidente e per fornire ai componenti della commissione la
documentazione relativa alle domande che saranno trattate nella seduta in cui si svolge il
colloquio di verifica.
Il colloquio può svolgersi anche da remoto.
4. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la comunicazione della commissione di
valutazione, nella prima seduta amministrativa utile:
a) in caso di esito positivo, delibera il conferimento del titolo, dandone comunicazione
all’istante ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di
cui all’articolo 5 del Decreto 144 del 2015 e ss. ii. e mm.;
b) in caso di esito negativo, convoca l’istante per un secondo colloquio da svolgersi a cura del
Comitato per le specializzazioni forensi.
In ogni caso il Consiglio Nazionale Forense adotta il provvedimento conclusivo entro 180
(centottanta) giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.