Reg. CNF n. 4/2013 (Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione) ➡️ Art. 2 | |
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- Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1, l’Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell’ordine. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1, l’Osservatorio nazionale promuove la costituzione di Osservatori locali presso i Consigli dell’ordine degli avvocati circondariali, denominati Osservatori circondariali permanenti sull’esercizio della giurisdizione.
- Gli Osservatori distrettuali e circondariali sono organi dei rispettivi Consigli dell’ordine degli avvocati e istituiti con regolamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- Gli Osservatori distrettuali e circondariali effettuano ricerche, raccolgono dati, promuovono studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipano all’elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 3 formulando proposte e osservazioni.
- Ferma l’autonomia con la quale gli Osservatori distrettuali e circondariali svolgono le attività di cui al comma precedente, gli stessi dovranno, nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall’Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.