Ordinamento professionale ➡️ Titolo II – Albi, elenchi e registri (artt. 15 – 23) ➡️ Art. 20 | |
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- Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
- L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.
- Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
La sospensione (disciplinare o amministrativa) dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari (ad es., curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore, delegato alle vendite, ecc.) conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo (CNF parere 29/2024, CNF parere n. 40/2022).
La sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (CNF parere n. 7/2024, CNF parere n. 36/2022, CNF parere n. 86/2014, CNF parere n. 70/2014, CNF parere n. 15/2014, CNF parere n. 5/2014).
Anche l’avvocato iscritto nell’elenco degli avvocati stabiliti può chiedere la sospensione volontaria ai sensi dell’art 20 comma 2 L. n. 247/2012. Sarà poi compito del COA verificare, in sede di valutazione della domanda di integrazione, se l’esercizio della professione sia stato comunque effettivo e regolare, anche sotto il profilo della continuità (CNF parere n. 39/2016).
L’avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 L. n. 247/2012 può richiedere al COA parere di congruità su parcella relativa a prestazione rese antecedentemente alla sospensione (CNF parere n. 26/2022, CNF parere n. 86/2014).
L’avvocato sospeso ex art. 20 L. n. 247/2012 è comunque soggetto:
– all’onere della stipula di polizza per la responsabilità professionale (CNF parere n. 78/2017, CNF parere n. 90/2016).
– agli obblighi deontologici (CNF parere n. 56/2019), quindi la sospensione non produce effetti di alcun genere sui procedimenti disciplinari in corso, né sulla pendenza di esposti (CNF n. 73/2013)
– al regime delle incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (CNF parere n. 56/2019, CNF parere n. 15/2014)
– agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3) (CNF parere n. 56/2019, CNF parere n. 29/2016)
– al pagamento del contributo annuale dovuto all’ordine di appartenenza (CNF parere n. 12/2017, CNF parere n. 86/2014, CNF n. 73/2013, CNF parere n. 33/2013)
Per quanto riguarda gli obblighi formativi, si rinvia al commento sub art. 15 cdf.