Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 20
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  1. Per le attività di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e art. 3, commi, 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all’art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all’articolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura:
    a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
    b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF.
  2. Per le attività di formazione di cui agli articoli 2, comma 3, e art. 3, comma 4, sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all’art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all’articolo seguente, CF nella seguente misura:
    a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
    b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.
  3. Per le altre attività di cui all’art. 13:
    a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all’anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo;
    b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all’attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all’anno;
    c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all’anno;
    d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all’anno;
    e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’eserciziodella professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all’anno;
    f) per l’attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata,un massimo di n. 10 CF all’anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a).
  4. Alle attività formative svolte in modalità Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all’art. 12, comma 6 del presente regolamento.
  5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’ottanta per cento (80%) dell’evento.

Normativa correlata.

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