Il Ministro della giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d’appello.

Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla sottocommissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro della giustizia o si compone di:
sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;
tre professori di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;
sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l’espletamento delle prove scritte ed orali.

NOTE

Articolo abrogato implicitamente dall’art. 46 L. n. 247/2012.

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