Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 21 | |
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- L’accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell’attività formativa e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento:
a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);
c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (quali proiezione difilmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte dei partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale. - Il riconoscimento di Crediti Formativi per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare l’attività svolta nel corso dell’anno formativo e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi:
a) natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari;
b) qualità del tema trattato;
c) approccio giuridico al tema trattato;
d) livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali;
e) contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni.