Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 22-bis | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
- La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale di cui al presente regolamento costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 a condizione che i corsi:
a) siano organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento;
b) siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo;
c) abbiano una durata minima di quaranta ore e prevedano insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. - Qualora il corso di cui al comma 1 sia organizzato da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, l’istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente l’indicazione dei requisiti di cui al comma 1, è inviata tramite posta elettronica certificata al Consiglio nazionale forense, che decide su di essa, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dalla ricezione.