Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 22
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  1. Il soggetto promotore che richiede l’accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell’attività, la domanda al soggetto competente a concedere l’accreditamento (Commissione centrale presso il CNF, COA ovvero Commissione locale eventualmente costituita presso il COA). La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell’iniziativa.
  2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un’attività unitaria, purché si svolgano nell’arco di un unico anno formativo.
  3. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di presentazione della domanda e curano l’attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.
  4. La Commissione centrale, i COA ovvero le Commissioni locali si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.
  5. La Commissione centrale, il COA ovvero la Commissione locale di appartenenza dell’iscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all’estero, a seguito di domanda dell’interessato, corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.
  6. La Commissione centrale valuterà le attività di cui all’art.13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun semestre dell’anno formativo. L’interessato, entro il semestre successivo a quello di riferimento, presenterà un’unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.
  7. La richiesta di accreditamento di attività di Formazione a distanza dovrà essere integrata con le informazioni e la documentazione di cui alla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)”. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda di accreditamento di attività svolte in modalità e-learning entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

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