Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo V – Valutazione e verifiche (artt. 23 – 25) ➡️ Art. 23
Articolo precedenteArticolo successivo
  1. Ciascun COA, direttamente o tramite la Commissione locale eventualmente costituita, predispone con cadenza anticipata semestrale il Piano dell’offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo.
  2. Il POF potrà essere inviato all’inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell’inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.
  3. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.
  4. Il CNF, tramite la Commissione centrale, successivamente al 31 gennaio dell’anno solare successivo all’anno formativo potrà richiedere ai COA, anche indistintamente, una relazione sugli eventi formativi organizzati e promossi e sulle iniziative accreditate, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, anche ai fini di cui all’art. 18, comma 5.
  5. La relazione, utilizzabile per la raccolta dati a fini statistici, potrà essere redatta sul modulo predisposto dalla Commissione Centrale.
  6. Il CNF, tramite la Commissione Centrale, al fine di garantire l’omogeneità della formazione continua sul territorio, può richiedere ai COA chiarimenti in merito ai criteri seguiti nell’accreditamento e, ove gli stessi risultassero difformi a quelli stabiliti nel presente regolamento, ridurre o revocare i crediti concessi dal COA ovvero dalla Commissione locale presso il COA.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy