Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo I – L’Ordine Forense (art. 24) ➡️ Art. 24
Articolo precedenteArticolo successivo

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.

2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonchè con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.


Normativa correlata

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy