L’iscrizione nell’albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell’articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito l’aspirante nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello. Questo ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovatiti i requisiti stabiliti per l’iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall’affissione dell’avviso.

Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell’art. 31.

NOTE

Articolo sostituito dall’art. 17 L. n. 247/2012.

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