Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo II – Ordine Circondariale (artt. 25 – 33) ➡️ Art. 25 | |
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1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.
Normativa correlata:
Giurisprudenza correlata
La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC
A partire dall’introduzione dell’art. 48 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”), la trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata è stata resa equivalente alla notificazione per mezzo della posta, producendo pertanto gli stessi effetti giuridici. Conseguentemente, si deve affermare la piena regolarità, ritualità ed efficacia anche della notifica effettuata dal Consiglio dell’Ordine all’Iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in quanto, trattandosi di atto di procedimento amministrativo, il riferimento normativo alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale idonea a sopravvivere, in quanto tale, all’evoluzione normativa e tecnologica, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e della genuinità al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa (CNF n. 46/2023, CNF n. 174/2022, CNF n. 235/2021, CNF n. 229/2021, CNF n. 171/2021, Cass. n. 3706/2019, Cass. n. 20685/2018, CNF n. 168/2018, CNF n. 168/2018, CNF n. 85/2018).
Irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento
Le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico, sicché il difetto di comunicazione di avvio del procedimento (art. 21-octies L. n. 241/1990) è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento, in quanto vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all’amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse (Cass. n. 34961/2023)
Lo scioglimento anticipato del COA per le cause previste dall’art. 33 L. n. 247/2012 non determina alcun effetto sulla permanenza in carica del CPO, tanto con riferimento alla componente elettiva – che resta in carica in virtù della propria autonoma legittimazione – quanto con riferimento alla componente designata dal COA, giacché ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. n. 247/2012, il CPO è dotato di autonomia istituzionale e funzionale rispetto al COA, godendo – in virtù dell’elezione totale o parziale dei suoi membri da parte delle iscritte e degli iscritti – di autonoma legittimazione democratica in seno alla comunità professionale (CNF parere n. 14/2021)