Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo V – Valutazione e verifiche (artt. 23 – 25) ➡️ Art. 25 | |
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- Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo triennale, e previa verifica dell’effettività di detto adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’attestato di formazione continua.
- L’attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell’iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all’associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l’iscritto faccia parte.
- L’attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all’iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all’albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
- L’attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all’ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
- L’iscritto che ha conseguito l’attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
- Sul sito internet del COA è pubblicato l’elenco degli iscritti muniti dell’attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell’interessato dopo il rilascio dell’attestato.
- Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
- Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell’attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della legge professionale e dell’art. 15, comma 1 del presente regolamento.
- L’adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l’iscrizione negli elenchi sopra citati.
- L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
L’attestato di formazione continua è rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate (CNF parere n. 36/2024, CNF parere n. 22/2024).
Ove non sia conseguito il numero minimo di crediti, l’attestato non può essere rilasciato sulla scorta di una diversa valutazione di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo (CNF parere n. 36/2024).
L’attestato di formazione continua è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per il corretto, puntuale, regolare adempimento dell’obbligo formativo, in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico (CNF parere n. 99/2017).