Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo V – Valutazione e verifiche (artt. 23 – 25) ➡️ Art. 25
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  1. Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo triennale, e previa verifica dell’effettività di detto adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’attestato di formazione continua.
  2. L’attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell’iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all’associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l’iscritto faccia parte.
  3. L’attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all’iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all’albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
  4. L’attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all’ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
  5. L’iscritto che ha conseguito l’attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
  6. Sul sito internet del COA è pubblicato l’elenco degli iscritti muniti dell’attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell’interessato dopo il rilascio dell’attestato.
  7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
  8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell’attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della legge professionale e dell’art. 15, comma 1 del presente regolamento.
  9. L’adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l’iscrizione negli elenchi sopra citati.
  10. L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

Normativa correlata.

Giurisprudenza correlata.

L’attestato di formazione continua è rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate (CNF parere n. 36/2024, CNF parere n. 22/2024).

Ove non sia conseguito il numero minimo di crediti, l’attestato non può essere rilasciato sulla scorta di una diversa valutazione di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo (CNF parere n. 36/2024).

L’attestato di formazione continua è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per il corretto, puntuale, regolare adempimento dell’obbligo formativo, in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico (CNF parere n. 99/2017).

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