Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali (art. 26) ➡️ Art. 26 | |
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- Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.
- Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.
- In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all’art. 15 della legge professionale e soggetti all’obbligo formativo, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
- Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.
- In sede di prima applicazione l’attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell’interessato qualora sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all’anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.