Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali (art. 26) ➡️ Art. 26
Articolo precedente
  1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.
  2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.
  3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all’art. 15 della legge professionale e soggetti all’obbligo formativo, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
  4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.
  5. In sede di prima applicazione l’attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell’interessato qualora sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all’anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy