Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo II – Ordine Circondariale (artt. 25 – 33) ➡️ Art. 28
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1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113)).

3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113)).

4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113)).

5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113)).

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113)).

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.

8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonchè di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario1.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.2 La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.


Giurisprudenza correlata.

Consiglieri dell’Ordine: il divieto di incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario (art. 53 co. 5 cdf e art. 28 co. 10 ult. periodo L. n. 247/2012)

Vedi art. art. 53 co. 5 cdf.

Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA
Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934 (CNF n. 49/2024, CNF n. 215/2023).

Consiglio dell’Ordine: gli astenuti non concorrono alla determinazione del quorum deliberativo
Ai sensi dell’art. 28, co. 11, L. n. 247/2012, per la validità delle riunioni del Consiglio dell’Ordine è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi Consiglieri (quorum costitutivo), e per la validità delle relative deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti (quorum deliberativo), tra i quali ultimi tuttavia non si computano gli astenuti ma i soli votanti (Cass. n. 35463/2021).

Prorogatio del COA uscente: cosa si intende per “affari correnti”?
Ai sensi dell’art. 28 co. 7 L. n. 247/2012, il consiglio uscente resta in carica fino all’insediamento del consiglio neoeletto in regime di prorogatio per il disbrigo degli affari correnti. Tra questi ultimi rientrano:
– le funzioni di tenuta degli Albi e dei Registri (art. 29, lett. a)
– le attività di verifica del regolare svolgimento del tirocinio e rilascio dei relativi certificati (art. 29, lett. c)
– la vigilanza sulla condotta degli iscritti, ivi compresa la trasmissione di notizie di illecito al C.D.D. (art. 29, lett. f)
Invece, devono ritenersi escluse dal novero degli affari correnti:
– la funzione regolamentare (art. 29, lett. b)
– l’istituzione di scuole forensi (art. 29, lett. c)
– la funzione di elezione dei membri del CDD (art. 29, lett. f)
– la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie (art. 29, lett. n)
– l’adesione ad unioni regionali o interregionali tra ordini, ad associazioni e fondazioni (art. 29, lett. p e q)
(CNF parere n. 15/2021)

L’istituto della prorogatio del COA uscente di cui all’art. 28 co. 7 L. n. 247/2012 si applica anche all’ipotesi di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 33 L. n. 247/2012, con la precisazione che il regime di prorogatio deve considerarsi limitato nel tempo non sino «all’insediamento del consiglio neoletto» bensì fino all’insediamento del Commissario. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 28, comma 11, della legge n. 247/12, che fissa sia il quorum strutturale per la validità delle sedute, sia il quorum funzionale per l’assunzione delle decisioni (CNF parere n. 15/2021).

Delibere del Consiglio dell’Ordine: i voti nulli e le schede bianche non vanno calcolate nel quorum
In tema di delibere consiliari, i voti nulli e le schede bianche non devono computarsi per il calcolo del quorum deliberativo (CNF n. 212/2018).

Commento

L’ordine forense, istituito con la legge n. 1938/1874 (e relativo regolamento n. 2012/1874), è stato il primo ordinamento professionale italiano, che è stato modello per tutte le altre libere professioni che furono successivamente istituzionalizzate. La legge del 1874 fu poi sostituita dalla L. n. 453/1926 (che ha convertito il disegno di legge dell’allora guardasigilli Alfredo Rocco), la quale tuttavia non trovò mai effettiva applicazione: dapprima riformata con RDL n. 2580/1928 e quindi sostituita dall’Ordinamento forense emanato, su disegno di legge dell’allora guardasigilli Pietro De Francisci, con il RDL n. 1578/1933 (e relativo regolamento RD n. 37/1934), ancora parzialmente vigente pur dopo la nuova legge professionale (L. n. 247/2012).3

Secondo la legge forense del 1874 (artt. 17, 18, 20 e 21), potevano essere eletti al Consiglio dell’Ordine gli avvocati almeno trentenni e con almeno 5 anni di anzianità professionale, i quali restavano in carica un biennio (con un ricambio parziale, nel mid term, alla scadenza del primo anno, mediante estrazione a sorte di quelli che avrebbero dovuto cessare dall’ufficio, salvo rielezione): erano 5 nei Collegi fino a 30 iscritti; 7 fino a 50 iscritti, 10 fino a 100 iscritti; 15 negli altri casi.

Note.

  1. In senso conforme, l’art. 53 co. 5 cdf. ↩︎
  2. In tema di elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la decorrenza del termine per l’impugnazione del procedimento elettorale va individuata nell’atto conclusivo della proclamazione degli eletti, applicando analogicamente, in assenza di norme specifiche, il criterio dettato dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Cass. n. 9749/2024). ↩︎
  3. Per una dettagliata e documentata ricostruzione storica, cfr. Proni E., La nascita dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori, pubblicato dal CNF nella collana La biblioteca del Consiglio – Pagine di storia dell’Avvocatura (2023). ↩︎

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