- Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2-6. COMMI ABROGATI DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113. - Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.
- L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
- Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
- La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonchè di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
- Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
- Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.
Commento
L’ordine forense, istituito con la legge n. 1938/1874 (e relativo regolamento n. 2012/1874), è stato il primo ordinamento professionale italiano, che è stato modello per tutte le altre libere professioni che furono successivamente istituzionalizzate. La legge del 1874 fu poi sostituita dalla L. n. 453/1926 (che ha convertito il disegno di legge dell’allora guardasigilli Alfredo Rocco), che tuttavia non trovò mai effettiva applicazione: dapprima riformata con RDL n. 2580/1928 e quindi sostituita dall’Ordinamento forense emanato, su disegno di legge dell’allora guardasigilli Pietro De Francisci, con il RDL n. 1578/1933 (e relativo regolamento RD n. 37/1934), ancora parzialmente vigente pur dopo la nuova legge professionale (L. n. 247/2012)1.
Secondo la legge forense del 1874 (artt. 17, 18, 20 e 21), potevano essere eletti al Consiglio dell’Ordine gli avvocati almeno trentenni e con almeno 5 anni di anzianità professionale, i quali restavano in carica un biennio (con un ricambio parziale, nel mid term, alla scadenza del primo anno, mediante estrazione a sorte di quelli che avrebbero dovuto cessare dall’ufficio, salvo rielezione): erano 5 nei Collegi fino a 30 iscritti; 7 fino a 50 iscritti, 10 fino a 100 iscritti; 15 negli altri casi.
____
1 Per una dettagliata e documentata ricostruzione storica, cfr. Proni E., La nascita dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori, pubblicato nel 2023 dal CNF nella collana La biblioteca del Consiglio – Pagine di storia dell’Avvocatura.