Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo II – Ordine Circondariale (artt. 25 – 33) ➡️ Art. 29 | |
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1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF1, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza2 e il decoro3 professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;4
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purchè abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonchè per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.5
Giurisprudenza correlata.
Elenco dei curatori speciali dei minori: il COA ne regolamenta la tenuta in ossequio ai principi generali dell’Ordinamento
L’elenco dei curatori speciali del minore non è espressamente previsto dalle legge, né vincola il Tribunale locale a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto. Ciononostante, esso rientra nelle funzioni di tenuta albi, registri ed elenchi che la legge professionale ha affidato, con clausola finale attributiva del potere ampia ed omnicomprensiva, agli Ordini circondariali, i quali -nel silenzio della legge- possono quindi prevedere i requisiti necessari per accedere a tale elenco atipico, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento (CNF n. 87/2024).
Elenchi dei curatori speciali del minore: il regolamento del COA non può vietare l’iscrizione agli avvocati fuori Foro
In analogia con quanto espressamente previsto dalla legge con riferimento all’elenco dei delegati alle vendite (art. 179-ter disp.att.cpc), deve ritenersi che per l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali dei minori non sussista alcun vincolo territoriale, sicché è illegittima l’eventuale previsione regolamentare che consentisse iscrizione stessa ai soli avvocati del proprio Foro in quanto ostacolerebbe altrimenti il libero esercizio della professione sull’intero territorio nazionale o, comunque minerebbe, in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell’aspirare ad assumere determinati incarichi professionali anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione (CNF n. 87/2024).
I protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati fuori Foro
Pur assunti per fini di buona amministrazione e nell’ambito della leale cooperazione istituzionale tra COA e uffici giurisdizionali, i regolamenti, i protocolli e le intese locali (come da prassi proliferata soprattutto negli ultimi anni, inizialmente per far fronte all’emergenza pandemica) non devono costituire ostacolo al libero esercizio dell’attività professionale da parte del singolo avvocato, in ossequio ai generali principi di par condicio, libera circolazione e concorrenza, di talché l’iscrizione ad un determinato COA circondariale non può assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell’esercizio pieno dell’attività professionale da parte degli avvocati fuori Foro (CNF n. 87/2024).
Lecita la contemporanea iscrizione dell’avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore
Il divieto di iscrizione in più albi circondariali (art. 17, co. 5, L. n. 247/2012) non si applica alla contemporanea iscrizione in più elenchi dei curatori speciali del minore tenuti dai rispettivi COA circondariali ove l’iscritto abbia propri domicilii professionali, con conseguente illegittimità dell’eventuale contraria norma regolamentare (CNF n. 87/2024).
Note:
- Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ↩︎
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎
- Decoro dell’avvocato ↩︎
- D.M. n. 34/2017 ↩︎
- Art. 6 Reg. CNF n. 3/2013 ↩︎