Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo II – Ordine Circondariale (artt. 25 – 33) ➡️ Art. 29 | |
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1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF1, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza2 e il decoro3 professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;[Art. 33 cdf (Restituzione di documenti)]
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;4
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purchè abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonchè per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.5
Giurisprudenza correlata.
Elenco dei curatori speciali dei minori: il COA ne regolamenta la tenuta in ossequio ai principi generali dell’Ordinamento
L’elenco dei curatori speciali del minore non è espressamente previsto dalle legge, né vincola il Tribunale locale a scegliere, ai fini della relativa nomina, un avvocato ivi iscritto. Ciononostante, esso rientra nelle funzioni di tenuta albi, registri ed elenchi che la legge professionale ha affidato, con clausola finale attributiva del potere ampia ed omnicomprensiva, agli Ordini circondariali, i quali -nel silenzio della legge- possono quindi prevedere i requisiti necessari per accedere a tale elenco atipico, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento (CNF n. 87/2024).
Elenchi dei curatori speciali del minore: il regolamento del COA non può vietare l’iscrizione agli avvocati fuori Foro
In analogia con quanto espressamente previsto dalla legge con riferimento all’elenco dei delegati alle vendite (art. 179-ter disp.att.cpc), deve ritenersi che per l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali dei minori non sussista alcun vincolo territoriale, sicché è illegittima l’eventuale previsione regolamentare che consentisse iscrizione stessa ai soli avvocati del proprio Foro in quanto ostacolerebbe altrimenti il libero esercizio della professione sull’intero territorio nazionale o, comunque minerebbe, in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell’aspirare ad assumere determinati incarichi professionali anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione (CNF n. 87/2024).
I protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati fuori Foro
Pur assunti per fini di buona amministrazione e nell’ambito della leale cooperazione istituzionale tra COA e uffici giurisdizionali, i regolamenti, i protocolli e le intese locali (come da prassi proliferata soprattutto negli ultimi anni, inizialmente per far fronte all’emergenza pandemica) non devono costituire ostacolo al libero esercizio dell’attività professionale da parte del singolo avvocato, in ossequio ai generali principi di par condicio, libera circolazione e concorrenza, di talché l’iscrizione ad un determinato COA circondariale non può assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell’esercizio pieno dell’attività professionale da parte degli avvocati fuori Foro (CNF n. 87/2024).
Lecita la contemporanea iscrizione dell’avvocato in più elenchi dei curatori speciali del minore
Il divieto di iscrizione in più albi circondariali (art. 17, co. 5, L. n. 247/2012) non si applica alla contemporanea iscrizione in più elenchi dei curatori speciali del minore tenuti dai rispettivi COA circondariali ove l’iscritto abbia propri domicilii professionali, con conseguente illegittimità dell’eventuale contraria norma regolamentare (CNF n. 87/2024).
CONSIGLI DELL’ORDINE In genere – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Avvio del procedimento – Obbligo di comunicazione – Violazione – Conseguenze – Annullabilità – Provvedimenti vincolati e non – Distinzione – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
A norma dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, l’annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, prescritto dall’art. 7 della medesima legge, è esclusa, quanto ai provvedimenti di natura vincolata, nel caso in cui il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, mentre, per i provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento dei soggetti interessati. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura vincolata del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati aveva respinto l’iscrizione all’albo ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale, in quanto l’istante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti all’uopo richiesti dalla legge per ottenere l’esonero dalla suindicata prova). (Cass. n. 34961/2023).
I regolamenti del COA non sono impugnabili dinanzi al CNF (ma al TAR)
Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso i regolamenti del COA, sussistendo la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (CNF n. 207/2023).
Sull’impugnazione della sospensione amministrativa disposta dal COA per omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all’albo
È inammissibile il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento, confermato in sede di reclamo, con cui il Giudice ordinario abbia rigettato, per difetto di giurisdizione stante la giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio nazionale forense, l’istanza cautelare volta ad accertare la pretesa insussistenza del potere, in capo al Consiglio dell’ordine degli avvocati, di procedere alla sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all’albo (Cass. n. 19368/2023).
Decisione del COA – Omessa indicazione del quorum deliberativo e voti espressi – Irrilevanza – Validità della decisione
Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione amministrativa l’omessa indicazione del quorum deliberativo e dei voti espressi non essendo tali indicazioni normativamente previste ai fini della validità del provvedimento (CNF n. 46/2023, CNF n. 172/2007).
Irrilevante la mancanza di sottoscrizione dell’atto, comunque riconducibile aliunde al Consiglio territoriale da cui promani
L’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, la copia notificata riportava la dicitura “F.to” del Presidente) (CNF n. 239/2024, CNF n. 46/2023, CNF n. 81/2021).
Le conseguenze del mancato pagamento al COA della tassa di iscrizione all’albo o registro
Il mancato pagamento dei contributi annuali al COA di appartenenza comporta la sospensione amministrativa dell’iscritto ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 e art. 6, co. 1, Reg. CNF n. 3/2013, che tuttavia non è sostitutiva ma concorrente con la sanzione deontologica per i medesimi comportamenti ex art. 70 cdf (CNF n. 35/2023).
Peraltro, tale provvedimento di sospensione è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione (e comunicazione), l’avvocato che ne venga inciso del diritto di esercitare la professione (CNF n. 173/2020).
Valida la notifica “per estratto” o con “omissis” della delibera consiliare
La delibera notificata “per estratto” anziché in forma integrale, ovvero con degli “omissis” ma comunque completa nella sua motivazione, è da ritenersi valida in quanto mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’interessato gli elementi intrinseci dell’atto e di conoscere l’iter logico/giuridico nell’assunzione della decisione (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità e/o inesistenza della delibera del COA notificata “per estratto”, con omissis relativi all’indicazione dell’ordine del giorno, del testo successivo all’indicazione delle presenze dei consiglieri, del testo intercorrente tra le deliberazioni e la formula di chiusura della seduta). (CNF n. 200/2020).
L’art. 29, lett. b) della L. n. 247/2012 (secondo cui il COA “da pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”) deve interpretarsi nel senso che tale compito può estendersi nei confronti del professionista cancellato dall’Albo e non iscritto, al momento della richiesta, nell’Albo di altro COA (CNF parere n. 46/2016).
Parere di congruità delle parcelle: il COA non verifica l’effettivo compimento delle prestazioni professionali indicate
In sede di opinamento delle parcelle, il Consiglio dell’Ordine, nel valutare la congruità delle specifiche, non può e non deve entrare nel merito dell’effettivo compimento delle prestazioni, dovendosi limitare ad un giudizio astratto sulle voci di compenso indicate nella notula (CNF n. 110/2015)
Il parere di congruità (c.d. opinamento) può essere richiesto al COA ex art. 29, lett. b) della L. n. 247/2012 solo dai propri iscritti e quindi non pure dai loro clienti (CNF parere n. 93/2013)
Note:
- Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ↩︎
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎
- Decoro dell’avvocato ↩︎
- D.M. n. 34/2017 ↩︎
- Art. 6 Reg. CNF n. 3/2013 ↩︎