D.M. n. 144/2015 – Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 5)➡️ Art. 3
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  1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:
    a) diritto civile;
    b) diritto penale;
    c) diritto amministrativo;
    d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
    f) diritto internazionale;
    g) diritto dell’Unione europea;
    h) diritto dei trasporti e della navigazione;
    i) diritto della concorrenza;
    l) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
    m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
    n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
    o) diritto dello sport.
  2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell’accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
  3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:
    a) diritto successorio;
    b) diritti reali, condominio e locazioni;
    c) diritto dei contratti;
    d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
    e) diritto agrario;
    f) diritto commerciale e societario;
    g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;
    h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
    i) diritto dell’esecuzione forzata;
    l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
    m) diritto dei consumatori.
  4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:
    a) diritto penale della persona;
    b) diritto penale della pubblica amministrazione;
    c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
    d) diritto penale dell’economia e dell’impresa;
    e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
    f) diritto dell’esecuzione penale;
    g) diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie.
  5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:
    a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
    b) diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;
    c) diritto dell’ambiente e dell’energia;
    d) diritto sanitario;
    e) diritto dell’istruzione;
    f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
    g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
    h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

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