1. L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il presidente e il segretario del consiglio dell’ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell’assemblea degli iscritti.
3. L’assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Il voto non può essere espresso per delega.