1. Negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.
2. Il sistema informatico centrale alimenta gli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, della legge utilizzando i dati contenuti nell’albo.
3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati:
a) la denominazione dell’ente del quale è dipendente, per gli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), della legge;
b) l’area di specializzazione in cui è stato conseguito il titolo, per gli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), della legge;
c) la qualifica e la denominazione dell’Università o dell’Istituzione o Ente presso cui svolge la propria attività, per l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno, per l’elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettera d), della legge;
d) la data e la causa di sospensione ovvero la data di cancellazione per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, per l’elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettera e), della legge;
e) la data di radiazione, per l’elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettera f), della legge;
f) il consiglio dell’ordine di iscrizione degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell’art. 7, della legge, per l’elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettera m).
4. Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l’elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale.
5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati, sono indicati: l’eventuale partita I.V.A o codice fiscale, la denominazione, la sede, l’elenco degli associati; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice fiscale per ciascuno degli associati avvocati.