1. I consigli dell’ordine possono, anche d’intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l’amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell’ordine contenente l’atto costitutivo e lo statuto che dovrà indicare:
a) la denominazione della struttura;
b) lo scopo;
c) la sede;
d) i criteri per l’adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.
3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito internet del consiglio dell’ordine.