1. I temi di cui all’articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale.
2. Il tema di cui all’articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell’atto, nonché la specifica capacità di versare nell’atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il Ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un’area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l’inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l’accesso all’area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all’articolo 4, comma 1. All’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l’attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l’accesso all’area riservata del sito internet del Ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell’inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.