1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all’ordine ai sensi dell’articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Omessa partecipazione a elezioni per mandato infrabiennale – Interruzione della consecutività – Esclusione – Dimissioni anticipate per svolgimento di incarico incompatibile con la carica – Irrilevanza.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall’art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l’intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell’interessato e dalle ragioni della sua scelta (Cass. n. 23101/2024, Cass. n. 22624/2024, Cass. n. 9906/2024, Cass. n. 9771/2024, Cass. n. 9755/2024, Cass. n. 9751/2024 ed altre a partire da Cass. n. 8566/2021).
Tuttavia, si segnala il difforme orientamento del CNF, secondo cui il mandato andrebbe invece valutato in termini soggettivi e non oggettivi (CNF n. 215/2023, CNF n. 169/2023, CNF n. 120/2023, CNF n. 114/2023, CNF n. 213/2023, CNF n. 112/2023, CNF n. 94/2023, CNF n. 82/2023, CNF n. 81/2023, CNF n. 80/2023, CNF n. 75/2023, CNF n. 74/2023, CNF n. 65/2023, CNF n. 64/2023, CNF n. 63/2023, CNF n. 9/2022).