Regolamento CNF n. 1/2013 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 3
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  1. Le associazioni forensi specialistiche per poter essere inserite nella sezione n. 1 dell’elenco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) devono dimostrare:
    a) di avere uno statuto che prevede tra gli scopi e finalità dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento professionale in uno dei settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
    b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero totale degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che sia distribuito sul territorio nazionale al momento di presentazione della domanda. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;
    c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno diciotto distretti di corte d’appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;
    d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
    e) di assicurare l’offerta formativa nel settore di specializzazione di interesse e di organizzare le attività per l’aggiornamento professionale attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che garantiscano la rilevante scientificità delle iniziative promosse, organizzate e realizzate;
    f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione;
    g) di aver organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 1 dell’elenco, significativa attività formativa nel settore di specializzazione di interesse;
    h) di aver organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 1 dell’elenco, o di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta di
    inserimento, un corso nel settore di specializzazione di interesse della durata non inferiore a 200 ore da tenersi in due anni solari, specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.
  2. Le associazioni forensi specialistiche per poter essere inserite nella sezione n. 2 dell’elenco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) devono dimostrare:
    a) di avere uno statuto che prevede tra gli scopi e finalità la formazione e l’aggiornamento professionale in un settore specialistico non ricompreso tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
    b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che sia distribuito sul territorio nazionale al momento di presentazione della domanda. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;
    c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno diciotto distretti di corte d’appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;
    d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
    e) di assicurare l’offerta formativa nel settore specialistico di interesse e di organizzare le attività per l’aggiornamento professionale attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che garantiscano la rilevante scientificità delle iniziative promosse, organizzate e realizzate;
    f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione;
    g) di aver organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 2 dell’elenco, significativa attività formativa nel settore specialistico di interesse;
    h) di aver organizzato e realizzato, nell’anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 2 dell’elenco, o di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta di inserimento, un corso nel settore specialistico di interesse della durata di non inferiore a 100 ore da tenersi in due anni solari, specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.

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