Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 3
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  1. La carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense.
  2. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
  3. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
  4. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell’esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  5. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo al componente decaduto subentra, ove possibile, il primo dei non eletti del medesimo genere.

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