Reg. CNF n. 1/2015 (Sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) ➡️ Art. 3
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  1. Il Consiglio Nazionale Forense bandisce il corso di cui all’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, 247.
  2. Nel bando sono indicati i requisiti per l’accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l’erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, nonché il nominativo del responsabile del procedimento e il contributo economico per la partecipazione al corso di cui al successivo art. 5.
  3. Il bando indica altresì le modalità di presentazione della domanda.
  4. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all’indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il richiedente specifica la materia sulla quale intende sostenere la prova ai fini di cui al comma 6 del successivo art. 4 a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa. Tale scelta è vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6 sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.
  5. Il richiedente specifica, inoltre, se intende o meno beneficiare dell’eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.
  6. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata.

Normativa correlata.

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