Reg. CNF n. 1/2022 (Composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale) ➡️ Art. 3
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  1. La commissione di settore inizia le operazioni di identificazione all’orario indicato nella comunicazione di cui al secondo periodo del comma 4 del precedente art. 2.
  2. Non sono ammessi allo svolgimento della prova scritta i candidati che:
    a) non siano in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    b) non siano giunti nella sede di svolgimento della prova prima della lettura della traccia. I candidati non ammessi possono presentare domanda per la sessione immediatamente successiva a quella di esclusione.
  3. Il candidato, per e durante lo svolgimento della prova:
    a) non può consultare codici e leggi complementari né commentati né annotati con la giurisprudenza;
    b) non può utilizzare il telefonino cellulare né altro strumento ad esso equipollente, né altra strumentazione informatica;
    c) può consultare codici e leggi complementari semplici.
    Qualora il candidato violi le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) viene escluso dalla prova.
  4. La prova scritta è costituita da un elaborato (atto o parere) che il candidato è chiamato a redigere su di una traccia formulata dalla commissione di settore secondo quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 2.
  5. Il Presidente della commissione di settore della relativa sessione di esame invita un candidato, il quale – verificata l’integrità delle tre buste, recanti ciascuna una traccia di esame – ne estrae una a sorte. Il Presidente dà lettura della traccia dopo che la stessa sia stata fornita a ciascuno dei candidati.
  6. La prova scritta si svolge in 4 (quattro) ore, a partire dal momento in cui il Presidente della commissione di settore della relativa sessione di esame termina di dare lettura della traccia e dà formale comunicazione ai candidati dell’orario di inizio.
  7. I candidati devono consegnare gli elaborati entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo. Il mancato rispetto del detto termine determina la impossibilità di consegnare l’elaborato. La commissione di settore, al momento della consegna, garantisce che l’elaborato sia sigillato in busta chiusa e con modalità che ne assicurino l’anonimato.

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