- Nei casi in cui il Ministero della giustizia formuli istanza di parere su una segnalazione
ricevuta dal Ministero medesimo, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, a rotazione, nomina un Consigliere nazionale quale relatore e pone la questione all’ordine del giorno della - prima seduta amministrativa utile.
- Il Consiglio Nazionale Forense, con l’astensione dei Componenti del Consiglio espressione
del Distretto in cui è ricompreso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato, sentita la
illustrazione del relatore, propone al Ministero della giustizia alternativamente:
a) lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalato e la nomina di un
commissario scelto tra avvocati con oltre vent’anni di anzianità, in caso di sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 33 della legge 247 del 2012;
b) il non luogo a provvedere, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 33 della
legge 247 del 2012.