Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 3
Articolo precedenteArticolo successivo
  1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.
  2. In particolare:
    a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, di cui all’art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;
    b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell’Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;
    c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista, di cui all’art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell’organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 1 della legge professionale.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy