Reg. CNF n. 4/2014 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 3 | |
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- Sono individuate come maggiormente rappresentative dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 le associazioni forensi che dimostrino:
a) di essere costituite da almeno cinque anni, decorrenti dalla richiesta di inserimento nell’elenco di cui al precedente art. 2;
b) di essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l’associazione: - sia apartitica e apolitica;
- promuova la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo;
- promuova iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell’organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative;
- promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;
- persegua l’affermazione e la tutela dell’attività difensiva;
c) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;
d) che il numero totale degli iscritti non sia inferiore a duemilacinquecento, che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato e che il numero degli iscritti avvocati sia comunque pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale;
e) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative in almeno i due terzi dei distretti di corte d’appello coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la rappresentanza e la unitarietà di indirizzo;
f) di non avere scopo di lucro ferma restando la possibilità di richiedere agli iscritti un contributo associativo minimo per l’attuazione degli scopi statutari.