Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 7) ➡️ Art. 3
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  1. L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale quali ad esempio:
    a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
    b) seminari su aggiornamenti normativi;
    c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.
  2. L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.
  3. L’attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
  4. L’attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, comma 3, quali ad esempio:
    a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
    b) master di primo e secondo livello;
    c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
    d) corsi di cui all’art. 22 della legge professionale;
    e) scuola forense integrativa del tirocinio;
    f) scuola per difensori d’ufficio;
    g) corsi per mediatori professionali.

Normativa correlata.

Giurisprudenza correlata.

Il tirocinio per l’accesso alle funzioni di GOP o GOT non può essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato (CNF parere n. 37/2024).

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