Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’art. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell’art. 34, indipendentemente dall’anzianità nel grado o nell’ufficio ivi indicati;
c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell’Amministrazione dell’interno;
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;
e) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale;
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d’appello nei sensi di cui all’art. 26, lettera e).
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 2 co. 2 L. n. 247/2012.