- Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
- Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
- I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
- Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.