La domanda per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostinò motivi di incompatibilità ordina l’iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d’incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

NOTE

Articolo sostituito dall’art. 17 L. n. 247/2012.

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