Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo II – Ordine Circondariale (artt. 25 – 33) ➡️ Art. 33 | |
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1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata
L’istituto della prorogatio del COA uscente di cui all’art. 28 co. 7 L. n. 247/2012 si applica anche all’ipotesi di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 33 L. n. 247/2012, con la precisazione che il regime di prorogatio deve considerarsi limitato nel tempo non sino «all’insediamento del consiglio neoletto» bensì fino all’insediamento del Commissario. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 28, comma 11, della legge n. 247/12, che fissa sia il quorum strutturale per la validità delle sedute, sia il quorum funzionale per l’assunzione delle decisioni (CNF parere n. 15/2021).
Lo scioglimento anticipato del COA per le cause previste dall’art. 33 L. n. 247/2012 non determina alcun effetto sulla permanenza in carica del CPO, tanto con riferimento alla componente elettiva – che resta in carica in virtù della propria autonoma legittimazione – quanto con riferimento alla componente designata dal COA, giacché ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. n. 247/2012, il CPO è dotato di autonomia istituzionale e funzionale rispetto al COA, godendo – in virtù dell’elezione totale o parziale dei suoi membri da parte delle iscritte e degli iscritti – di autonoma legittimazione democratica in seno alla comunità professionale (CNF parere n. 14/2021)
COA commissariati.
- Brescia (gennaio 2019)
- Napoli Nord (settembre 2021)
- Latina (marzo 2017)
- Reggio Emilia (febbraio 2021)
- Santa Maria Capua Vetere (marzo 2021)
- Taranto (ottobre 2023) + (luglio 2023, annullato dal TAR Lecce)
- Terni (febbraio 2023)