Possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell’articolo precedente:
a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d’insegnamento;
b) coloro che siano stati magistrati dell’Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d’appello o altro equiparato;
c) coloro che abbiano tenuto l’ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell’Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;
d) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d’insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale.
Coloro che non abbiano raggiunto, nell’insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 2 co. 2 L. n. 247/2012.