Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.
NOTE
Articolo parzialmente sostituito dall’art. 47 L. n. 247/2012, ove non è tuttavia riprodotta la facoltà del Ministero di annullare gli esami irregolari.