Ordinamento professionale ➡️ Titolo III – Organi e funzioni degli Ordini forensi (artt. 24 – 39) ➡️ Capo IV – Congresso Nazionale Forense (art. 39) ➡️ Art. 39
Articolo precedenteArticolo successivo

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonchè le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.


Normativa correlata:

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy