Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 4-bis | |
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1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza1 e imparzialità2, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati” nonchè ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonchè eventuali sanzioni applicabili per garantire l’applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Giurisprudenza correlata
L’esercizio in forma associata della professione forense
In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell’art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Nella specie, l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo riguardava una società professionale in accomandita semplice costituita tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento) (CNF n. 208/2021).
Società tra avvocati: l’esatta denominazione di Legge costituisce requisito essenziale per l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo
Ai sensi dell’art. 4 bis co. 6 bis L. n. 247/2012, l’indicazione, nella denominazione della società, della qualificazione SOCIETÀ TRA AVVOCATI costituisce requisito essenziale (e non meramente formale) ai fini dell’iscrizione e permanenza della società stessa nella Sezione Speciale dell’Albo, anche ai fini dell’affidamento dei terzi (CNF n. 109/2022).
Società tra avvocati: la legge garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale
La nuova disciplina della “S.T.A. – SOCIETÀ TRA AVVOCATI” (art. 4 bis L. 247/2012), pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali nonché di soci “non professionisti”, o “di capitale”, in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale (comma 2, lett. a), dispone che i componenti dell’organo di gestione della S.T.A. non possono essere estranei alla compagine sociale (comma 2, lett. c) e che, comunque, la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve tassativamente essere composta da soci avvocati (comma 2, lett. b), al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale (CNF n. 109/2022).
La STA può essere costituita anche nella forma di società unipersonale a r.l. o p.a. (CNF parere n. 17/2021).