D.M. n. 17/2018 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Art. 4
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1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato.

2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l’esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all’attività di formatore.

3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.

Normativa correlata.

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