1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato.
2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l’esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all’attività di formatore.
3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.