1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.
3. Il consiglio dell’ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.