D.M. n. 47/2016 – Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense ➡️ Art. 4 | |
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1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.