1. Il presidente della Corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l’organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.
2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.
3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l’invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l’ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all’esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all’esame.
5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell’articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l’assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.
6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.
7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.
8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.
9. È escluso dall’esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell’esame.
10. L’esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.
11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.
12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.
13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso delle prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli stessi, non vi possono rientrare.
14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d’ordine del candidato stesso nell’elenco degli ammessi all’esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.
16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.
17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque non trasparente, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest’ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d’ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
L’apposizione da parte del candidato, sui fogli consegnati, della sottoscrizione o di altro contrassegno oggettivamente atto a far riconoscere l’elaborato rende nulla la prova.
18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all’esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l’ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all’ultima prova, si procede all’operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi.
Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l’integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un’unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l’operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.
20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d’appello individuata ai sensi dell’articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d’appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
Quando una Corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l’inserimento di due o più Corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all’esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della Corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più Corti di appello ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre Corti di appello.
22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d’appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d’appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell’ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.
23. Il Presidente della Corte d’appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all’articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l’inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.
24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all’articolo 49 della legge.